Biegli z zakresu historii i archiwistyki w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i norm prawa kanonizacyjnego
Abstrakt
[Abstrakt tylko w j. włoskim / Abstract only in Italian]
I periti in re historica et archivistica in luce del CIC e legge per le cause di canonizzazione
Non solo i postulatori, ma anche i periti cosi detti „storici”, spesso non sanno bene al quale compito sono vocati. La nomina del Vescovo diocesano non sempre contiene detagliamente precisato il oggetto e il modo di fare della peritia. I postulatori di solito raccolgono non solo scritti stampati del candidato ai altari ma anche tutti i documenti riguardanti la causa. Invece secondo la legge questo ultimo compito appartiene ai periti storici. Proprio loro fanno la ricerca tutti i scritti inediti della persona, che gode la fama di santità, poi danno il suo parere sull'autenticità e valore storico della raccolta documentazione. In fine chiudono suoi lavori con la relazione scritta e sottoscritta in solidum, e mandano la stessa relazione al Vescovo diocesano. Poi devono essere vocati durante la inquistio diocesana come testi ufficiali (testes ex officio). Il problema principale dell'articolo è la questione della necessità l'applicazione delle norme del Codice di Diritto Canonico del 1983 secondo la dispozizione del can. 1403, § 2 alle cause di canonizzazione insieme con la legge speciali cio'é la Costituzione Apostolica del Papa Giovanni Paolo II: Divinus perfectionis Magister (25 gennaio 1983) e le Normae della Congregazione delle Cause dei Santi (7 febbraio 1983).
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