Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych
Abstract
[Abstrakt tylko w j. włoskim / Abstract only in Italian]
Il sacramento dell'unzione degli infermi
L̓articolo constituisce l'interpretazione delle norme del CIC del 1983, che regolano l̓amministrazione del sacramento dell̓unzione delli infermi. Nell̓introduzione l̓autore fa l̓osservazione, che le norme del CIC del 1983 (cc. 998-1007) rispechiano almeno in sostanza la contemporanea compresione del sacramento. Sottolinea anche, che il cambiamento terminologico da „sacramentum extremae unctionis” nel CIC del 1917 al „sacramentum unctionis infirmorum” nel CIC del 1983 sembra di avere una motivazione storica. Tuttavia la sua presenza nel codice vigente è legata sopratutto alla riflessione teologica del Vaticanum II ed espressa nel SC 73-75, LG 11, EO 27. Le dichiarazioni del Consilio pongono l̓accento sull̓aspetto cristologico ed ecclesiale.
L̓autore dell̓articolo segue la sistematica del Codice. Allora conseguentamente all̓inizio interpreta il canone introduttivo, secondo quale l̓unzione degli infermi cessa di essere un sacramento dei moribondi, e invece deve servire alla salute e alla santificazione dell̓uomo pericolosamente malato. La celebrazione del sacramento viene regolata precisamente dal diritto liturgico, che contiene anche la nuova formula sacramentale.
L̓amministratione del sacramento (I) viene regolato nei cc. 999-1002. Per valida amministrazione è necessario l̓olio consacrato dal vescovo e coloro che per diritto sono a lui equiparati, e nel caso di necessità dal presbitero durante la somministrazione del sacramento. Richiamando la critica dichiarazione di D. N. Power l̓autore pone la domanda, se nell̓aspetto ecclesiologico e sacramentale esista un motivo sufficiente per collegare il sacramento degli infermi con la fuzione pastorale del vescovo, dato che la consacrazione annuale dell̓olio è diventata pura formalità. L̓amministrazione del sacramento, cioè l̓unzione e il modo di eseguirla regola generalmente il c. 1000. I particolari vengono precisate dal diritto liturgico. I precetti liturgici sono stati semplificati e privati della casistica e minuziosità che infastidiscono l̓uomo contemporaneo. Il numero delle unzioni è stato limitato a due (fronte e mani), e l̓amministratore la fa attraverso un diretto contatto fisico con il corpo dell ammalato, cioè con la propria mano. Nel c. 1001 il legislatore stabilisce il dovere della cura nel somministrare questo sacramento „tempore opportuno”, e precisa meglio tale momento solo nei cc. 1004-1005. Questa norma deve prevenire un̓ulteriore considerazione del sacramento degli infermi come sacramento dei moribondi. Precetto di c. 1002 è del tutto nuovo, prevede cioè una comunitaria unzione degli infermi. Tale rito è stato introdotto sperimentalmente nel 1969 a Lourdes. Il legislatore condiziona l̓amministrazione comunitaria all̓adempimento delle esigenze oggetive (permesso del vescovo, rispetto delle prescrizioni) e soggettive (preparazione dei malati e loro predisposizione interiora).
Alla questione dell̓amministratore del sacramento (II) il legislatore dedica il c. 1003. La redazione di questo canone non è stata senza conflitti. Si proponeva l̓ommisione delle parole „valide” e „omnis et solus sacerdos” per dare luogo al „minister proprius”. La proposta non è stata accettata e conseguentemente la norma vigente esclude la possibilità di amministrare l̓unzione da parte del diacono. L̓autore richiamando l̓opinione di F. R. Manus e di D. N. Power, sostiene che il problema dell̓amministratore del sacramento deve rimanere ancora come oggetto della rifflessione teologica e canonistica, perchè la norma è di carattere ecclesiale e non dogmatica. Secondo c. 1003 validamente amministra il sacramento solo sacerdote, invece l̓obligo e diritto hanno tutti sacerdoti nel riguardo dei suoi sudditi. Nel caso di necessità ogni sacerdote può amministrare l̓unzione delli infermi.
Soggetto del̓unzione, vuol dire persone ai quali si deve amministrare (III) regolano i cc. 1004-1007. Il c. 1004 stabilisce la norma generale, altri tre regolano i casi particolari. La questione di soggetto di questo sacramento pure è stata discussa. Lo dimostrato i seguenti schemi del Codice. La più grande discusione è stata suscitata dal modo di definire la malatia e l̓appendice sulla „vecchiaia”. Diverse opinioni suscita anche il problema della ripetizione del sacramento, per es. F. R. McManus e K. Lüdicke. Il canone 1005 regola l̓amministrazione dell unzione in tre situazioni particolari, e cioè quando esiste il dubbio se il malato ha raggiunto l̓uso della ragione, in caso di una grave (pericolosa) malatia o di vita. Il c.941 del CIC del 1917 permetteva in quei casi solo un̓amministrazione condizionale del sacramento. Attualmente esso è incondizionato e obligatorio. Il c. 1006 regola la questione di intenzione sacramentale. La soluzione in vigore della questione della „richiesta indiretta” è migliore rispetto a quella precedente, di intenzione interpretativa (verisimiliter petiissent). Il c. 1007, ultimo in questa materia, regola la difficile questione del rifiuto del sacramento. Si richiede l̓adempimento a due condizioni: l̓ostinazione e manifesto peccato mortale. Il canone constituisce un limite per i diritti soggettivi dei fedeli e per tale motivo deve esser strettamente interpretato. Nelle circostanze descritte nel c. 844 § 2 i cattolici possono riceverlo dai amministratori non cattolici della Chiesa nella quale è validamente amministrato. L̓amministrazione ai malati non cattolici viene regolata nel c. 844 § 3-4.
Nel breve riassunto l̓autore sostiene che la normativa giuridicha del sacramento dell'unzione degli infermi constituisce una manifestazione della cura da parte della Chiesa dell̓uomo toccato dalla malatia o di avanzata età. La legge vigente non risolve tutti i problemi giuridici, esige dunque della ulteriore rifflessione teologica e delle concrete proposte legislative.
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